Art. 294 – Codice civile – Pluralità di adottati o di adottanti
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.