10 Gen Art. 295 — Adozione da parte del tutore
Posted at 20:44h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VIII – Dell’adozione di persone maggiori di età > Capo I – Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
Il tutore [ 357 ] non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione [ 385, 386 ], sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia [ 1179 ] per il loro adempimento.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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