Art. 385 – Codice civile – Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni [383] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31606/2024
È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).
Cass. civ. n. 29530/2024
Non integra il delitto di evasione la condotta di chi, autorizzato a lasciare l'abitazione ove si trovi ristretto in stato di detenzione domiciliare al fine di raggiungere un luogo determinato, effettui una sosta per ragioni diverse da quelle fondanti l'autorizzazione, senza significative deviazioni dal percorso e senza la finalità di eludere la vigilanza. (Nella specie, la Corte ha annullato la condanna inflitta al ricorrente per essersi fermato lungo il tragitto di ritorno dal SERT, ove era stato autorizzato a recarsi, al fine di acquistare sostanza stupefacente).
Cass. civ. n. 29209/2024
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante speciale del reato di evasione, prevista dall'art. 385, comma quarto, cod. pen., è sufficiente la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna, senza che assuma rilevanza il tempo decorso dalla evasione. (Fattispecie in cui è stata annullata la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto tardiva la costituzione in carcere dell'imputato, avvenuta sette mesi dopo l'evasione).
Cass. civ. n. 18351/2024
Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante. (Fattispecie relativa a revoca della detenzione domiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso con l'assoluzione per particolare tenuità del fatto).
Cass. civ. n. 9858/2024
In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione).
Cass. civ. n. 37428/2023
Integra il delitto di evasione la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad assentarsi in determinati giorni ed orari onde raggiungere per la via più breve determinati luoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato. (Fattispecie relativa a detenuto sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre, nella stessa fascia oraria in cui era stato autorizzato a recarsi presso il Sert, commetteva un furto in altra parte della città).
Cass. civ. n. 35680/2023
Il procedimento di rendiconto previsto dagli artt. 385 e seguenti c.c., applicabile anche in relazione all'operato dell'amministratore di sostegno in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 411 c.c., non rientra tra le cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone ex art. 70, comma 1, n. 3), c.p.c. e, pertanto, non richiede la partecipazione del Pubblico Ministero.
Cass. civ. n. 22063/2017
In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.
Cass. civ. n. 9781/1995
L'art. 385 c.c., a carico del tutore il quale cessi comunque dalle sue funzioni, detta un obbligo generale di rendiconto che trova la propria ragione nell'esistenza che i soggetti interessati svolgano il pieno controllo sull'attività espletata e che siano accertate le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato. Detto obbligo non viene meno neppure nei confronti del tutore provvisorio che cessi dall'incarico a seguito della morte dell'interdicendo, ricorrendo anche in questo caso l'esigenza di consentire agli eredi di verificare la gestione del tutore provvisorio e di recuperare i beni dell'interdicendo eventualmente in suo possesso.