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Art. 386 — Approvazione del conto

Art. 386 — Approvazione del conto

Il giudice tutelare invita il protutore [ 360 ], il minore divenuto maggiore [ 2 ] o emancipato [ 390 ] ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni [ 388 ].

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva [ 295 ]; in caso contrario nega l’approvazione [ 43, 45 disp. att. ].

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati [ 389 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9470/2000

In tema di rendimento del conto finale della tutela, gli «interessati», nel contraddittorio dei quali il giudice provvede qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare (art. 386, terzo comma c.c.), non vanno individuati soltanto nei soggetti indicati nei primi due commi della stessa disposizione normativa (
pro tutore, minore divenuto maggiore o emancipato, nuovo rappresentante legale), ma anche nell’erede, il quale è legittimato ad agire anche a tutela dell’eredità.

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