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Art. 387 — Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Art. 387 — Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [ 2941 n. 5, 2946 ] in cinque anni dal compimento della maggiore età [ 2 ] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [ disp. att. 43, 45 ].

Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [ 2946 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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