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Art. 360 — Funzioni del protutore

Art. 360 — Funzioni del protutore

Il protutore [ 346 ] rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore [ 380, 382 ].

Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale [ 78 c.p.c. ].

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta [ 357 ] e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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