10 Gen Art. 383 — Esonero dall’ufficio
Posted at 20:39h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo X – Della tutela e della emancipazione > Capo I – Della tutela dei minori > Sezione IV – Della cessazione del tutore dall’ufficio
Il giudice tutelare [ 344 ] può sempre esonerare [ 43, 45 disp. att. ] il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo [ 352 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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