Art. 352 – Codice civile – Dispensa su domanda
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo X - Della tutela e della emancipazione > Capo I - Della tutela dei minori > Sezione II - Del tutore e del protutore
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [353] dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3);
4) i militari in attività di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha più di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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