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Art. 351 — Dispensa dall’ufficio tutelare

Art. 351 — Dispensa dall’ufficio tutelare

Sono dispensati dall’ufficio di tutore:

  1. 1);
  2. 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
  3. 3) i membri del Sacro Collegio;
  4. 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
  5. 5) i Ministri Segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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