10 Gen Art. 351 — Dispensa dall’ufficio tutelare
Posted at 20:32h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo X – Della tutela e della emancipazione > Capo I – Della tutela dei minori > Sezione II – Del tutore e del protutore
Sono dispensati dall’ufficio di tutore:
- 1);
- 2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3) i membri del Sacro Collegio;
- 4) i Presidenti delle Assemblee legislative;
- 5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4, 5, possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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