10 Gen Art. 350 — Incapacità all’ufficio tutelare
Posted at 20:27h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo X – Della tutela e della emancipazione > Capo I – Della tutela dei minori > Sezione II – Del tutore e del protutore
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio [ 393 ]:
- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale [ 348 ];
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della [ patria ] potestà [ 32, 34, 609 novies c.p. ] o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [ 348 ];
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti [ 50, 142 L. fall. ] .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 554/1970
La persona investita dell’ufficio di tutore, se diviene incapace all’esercizio di tale ufficio per una causa sopraggiunta alla nomina (nella specie, per fallimento), non decade automaticamente dall’ufficio stesso, ma deve in ogni caso conservare l’incarico sino al momento della sua sostituzione da parte del giudice competente.
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