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Art. 296 — Consenso per l’adozione

Art. 296 — Consenso per l’adozione

Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4420/2008

In tema di adozione di persone maggiori di età, ai fini della prova del consenso dell’adottante, non può essere applicata la normativa regolante l’istituto del cosiddetto domicilio ai soccorso, previsto dall’art. 72 della legge 17 luglio 1980, n. 6972, abrogato dalla legge 8 novembre 2000, n. 323, che, in quanto riconducibile al sistema di assistenza sociale, non è invocabile con riferimento ad una richiesta di adozione di maggiorenne.

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Cass. civ. n. 2520/1975

Pur considerando la natura del procedimento d’adozione, in cui si dà il massimo rilievo al potere inquisitorio del giudice e all’efficacia costitutiva del provvedimento rispetto al potere dispositivo delle parti, non può negarsi carattere negoziale all’atto di consenso dell’adottante, con la conseguenza che ad esso si applica la disciplina concernente i negozi giuridici privatistici, la quale inquadra l’incapacità naturale della parte tra i motivi di annullamento. Tuttavia, considerata la natura prevalentemente morale dell’interesse tutelato dalla norma che richiede il consenso dell’adottante nonché il carattere personalissimo del rapporto adottivo, la legittimazione ad impugnare il provvedimento d’adozione per incapacità naturale dell’adottante spetta soltanto ai partecipanti al rapporto stesso e l’azione che non sia stata esercitata in vita dal soggetto partecipante al rapporto adottivo è intrasmissibile.

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