14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12556 del 19 luglio 2012
Testo massima n. 1
Il decreto che pronunzia l’adozione di persone di maggiore età [ art. 314 c.c. ] ha natura costitutiva, produce effetti direttamente incidenti sullo “status” dell’adottato ed è connotato dalla stabilità, comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità soltanto in casi tassativi e specifici [ artt. 305-309 c.c. ], in conseguenza di fatti sopravvenuti e con efficacia “ex tunc”; pertanto, poiché siffatto decreto ha natura di provvedimento decisorio e definitivo, i vizi, sia processuali sia sostanziali, che eventualmente lo inficiano e ne determinano la nullità si convertono in motivi di impugnazione e possono essere fatti valere esclusivamente con il mezzo previsto dall’ordinamento, con la conseguenza che la decadenza dall’impugnazione comporta che gli stessi, in applicazione del principio stabilito dall’art. 161 c.p.c., non possono essere più dedotti neppure con l'”actio nullitatis”.
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Testo massima n. 2
Nell’adozione di persona maggiore di età, l’incapacità naturale dell’adottante al momento della manifestazione del consenso può essere fatta valere esclusivamente dai soggetti legittimati a proporre il reclamo ai sensi dell’art. 313, secondo comma, c.c., tassativamente indicati, atteso che, in mancanza di una norma specifica relativa alla legittimazione a far valere i vizi del consenso in tale specifica fattispecie, devono ritenersi legittimate, ai sensi dell’art. 1441 c.c., solo le parti del rapporto adottivo, non potendo trovare applicazione l’art. 428 c.c..
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