Art. 293 – Codice civile – Divieto d’adozione di figli
I figli [nati fuori del matrimonio] non possono essere adottati dai loro genitori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.