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Art. 292 — Divieto di adozione per diversità di razza

Art. 292 — Divieto di adozione per diversità di razza

[ L’adozione non e permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.

Il Re o le autorita a cio delegate possono accordare dispensa dall’osservanza di questa disposizione. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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