Art. 292 – Codice civile – Divieto di adozione per diversità di razza
[L'adozione non e permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.
Il Re o le autorita a cio delegate possono accordare dispensa dall'osservanza di questa disposizione.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.