10 Gen Art. 98 — Rifiuto della pubblicazione
Posted at 20:27h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VI – Del matrimonio > Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile > Sezione II – Delle formalità preliminari del matrimonio
L’ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto [ 112, 136 ].
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [ 737 c.p.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]