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Art. 112 — Rifiuto della celebrazione

Art. 112 — Rifiuto della celebrazione

L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge [ 84 ss., 93 ss., 98, 138 ].

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi [ 98, 138 ].

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [ 737 ss. c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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