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Art. 137 — Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

Art. 137 — Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

È punito con la sanzione amministrativa da euro 30 a euro 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente [ 106, 109 ].

La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni 107, 110; disp. att. 116 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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