10 Gen Art. 137 — Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
Posted at 20:25h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VI – Del matrimonio > Capo III – Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile > Sezione VIII – Disposizioni penali
È punito con la sanzione amministrativa da euro 30 a euro 206 l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente [ 106, 109 ].
La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni 107, 110; disp. att. 116 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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