14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3647 del 24 febbraio 2004
Testo massima n. 1
I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al fine di effettuare l’acquisto anche di un solo bene in regime di separazione [ tale essendo l’eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige un regime di separazione ] sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell’art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa sufficiente una più o meno esplicita indicazione contenuta nell’atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo conferiscono certezza in ordine al tipo di regime [ patrimoniale ] cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi.
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Testo massima n. 2
In regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cui all’art. 184 c.c. [ secondo cui «gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’art. 2683» ] presuppone l’effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non si applica nel caso in cui, come nella specie, tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell’altro.
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