Avvocato.it

Art. 720 — Immobili non divisibili

Art. 720 — Immobili non divisibili

Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili [ 560 c.c. ], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia [ 722, 846 c.c. ] o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto [ 2646 c.c.; 748, 788 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 25888/2016

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, malgradp la naturale ed agevole divisibilità di un bene immobile, costituito da due locali con ingressi indipendenti, ne aveva dichiarato la non comoda divisibilità, per la stretta connessione economica e funzionale dei locali medesimi, l’uno, adibito a deposito, strumentale all’altro, utilizzato come negozio).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 20250/2016

Nell’ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell’eredita, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l’attribuzione a più coeredi di un unico cespite “pro indiviso” è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6931/2016

Il principio dell’universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell’intero asse. In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all’atto dell’assegnazione del bene, va rivalutata, anche d’ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l’alterazione del “petitum” della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5603/2016

In tema di divisione ereditaria, il giudice, ai sensi dell’art. 720 c.c., può attribuire, per l’intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione, come titolari della maggioranza delle quote.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 10216/2015

In tema di divisione, quando nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile e vi siano coeredi titolari di quote identiche, la scelta tra coloro che ne richiedano l’attribuzione è rimessa, ai sensi dell’art. 720 cod. civ., al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza, mentre il rimedio residuale della vendita all’incanto trova applicazione solo ove non sia ravvisabile alcun criterio oggettivo di preferenza, senza che, peraltro, l’individuazione del condividente cui assegnare il bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 12779/2013

In tema di divisione ereditaria, in caso di immobile non comodamente divisibile, l’addebito dell’eccedenza, ai sensi dell’art. 720 cod. civ., a carico del condividente assegnatario dell’intero bene ed a favore di quello non assegnatario (o assegnatario di un bene di valore inferiore alla propria quota di partecipazione alla divisione), prescinde dalla domanda delle parti, in quanto attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice, perseguendo la sentenza di scioglimento della comunione il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 14577/2012

In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.(Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso, assumendo che il mutamento di tipologia di un immobile da destinazione unifamiliare a bifamiliare non ne mutasse la destinazione urbanistica, e quindi non incidesse sulla comoda divisibilità dello stesso).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9845/2012

In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all’atto dell’assegnazione a uno soltanto dell’intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 25332/2011

In tema di divisione giudiziale, l’indivisibilità o la disagevole divisibilità di un immobile, integrando un’eccezione al diritto di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la sua parte di beni in natura (art. 718 c.c.), può ritenersi legittimamente predicabile solo nell’ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili o non comodamente divisibili; ne deriva che l’indivisibilità non può riguardare blocchi di beni.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 22082/2011

Nell’ipotesi di immobili non comodamente divisibili, l’attribuzione dell’intero immobile in comproprietà ai coniugi, contitolari in regime patrimoniale di comunione legale dei beni della quota maggiore, non è in contrasto con il principio del “favor divisionis” al quale è informato l’art. 720 c.c., tenuto conto della considerazione unitaria del diritto dei coniugi i quali, alla stregua della disciplina normativa contenuta negli artt. 159 e seguenti c.c., non sono titolari di un diritto di quota di cui possono disporre, come avviene nella comunione ordinaria, ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno di essi può disporre senza il consenso dell’altro.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11519/2011

In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art. 720 c.c.) e, sin dall’apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell’intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti (regolato nell’ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti – eventualmente maturati e non percepiti – prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11641/2010

L’art. 720 c.c., nel disciplinare l’ipotesi in cui l’immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all’incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero. Nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 22857/2009

In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell’art. 720 c.c., della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che – in un giudizio di divisione tra fratelli relativo ad un immobile proveniente dall’eredità paterna – aveva assegnato il bene alla sorella titolare di una quota minore, valorizzando il fatto che ella abitava nell’immobile da svariati anni e che non ne possedeva un altro nello stesso luogo, mentre i fratelli vivevano all’estero e uno di loro era proprietario di un altro immobile di sette vani nel medesimo paese).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 14321/2007

In sede di divisione ereditaria, ai fini dell’accertamento della comoda divisibilità degli immobili a norma dell’art. 720 c.c. e della individuazione del titolare della quota maggiore, onde poter applicare il criterio preferenziale previsto da tale articolo, deve aversi riguardo alla situazione economica (consistenza e valore) e giuridica (numero ed entità delle quote) dei beni al momento della divisione e, quindi, alla situazione presa in esame dalla relativa pronuncia giudiziale, e non a quella esistente al momento dell’apertura della successione, dovendosi tener conto, pertanto, anche delle successive vicende negoziali e della eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3635/2007

In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l’art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera «non divisibilità» dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano «comodamente» divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha rilevato, sul punto, l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata accertata la non comoda divisibilità dell’immobile controverso, desunta dalla circostanza che le singole potenziali porzioni sarebbero risultate gravate da tre servitù incidenti, come tali, in senso peggiorativo sul loro valore effettivo, nonché della valutazione di eccessività del conguaglio che avrebbe dovuto essere imposto a carico di una quota).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11575/2004

In tema di scioglimento di comunione, ai sensi dell’art. 720 c.c., l’applicazione del criterio (preferenziale e non obbligatorio) di comprendere per l’intero, nella quota di uno dei coeredi, l’immobile non comodamente desumibile, postula che l’attribuzione dei beni avvenga a favore del condividente che sia titolare della quota maggiore rispetto a quella degli altri comunisti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5679/2004

Ai sensi dell’art. 720 c.c.,secondo cui se l’immobile non sia comodamente divisibile ovvero se il frazionamento creerebbe pregiudizio alle ragioni del’economia pubblica o dell’igiene, l’immobile deve essere preferibilmente ricompreso per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore,il giudice non ha il potere di scelta fra attribuzione dell’immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile, giacchè l’avverbio «preferibilmente» non si riferisce all’alternativa fra assegnazione e vendita-che rappresenta la extrema ratio adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l’intero — ma al criterio di scelta del condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere in primis individuato nel titolare della quota maggiore ma con possibilità di una diversa opzione se adeguatamente giustificata.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2100/2004

Il diritto sul palco in teatro non ha come oggetto, i posti, a sedere o in piedi, che esso contiene, ma lo spazio intero — aperto sulle balconate sovrapposte nelle pareti perimetrali della sala, in cui si svolgono gli spettacoli — dal quale i titolari possono assistere alle rappresentazioni, e tutto il bene forma normalmente oggetto di proprietà superficiaria o di proprietà superficiaria separata, secondo il titolo. E poiché, in ragione della sua peculiare conformazione fisica (la struttura) e delle utilità specifiche che offre (la funzione), tutto il palco, di per sé, non è suscettibile di divisione, in quanto non permette la formazione di un numero di quote uguali a quello dei condividenti, nel caso di comproprietà del palco e di scioglimento della comunione il bene giuridico «palco» deve essere compreso per intero nella quota dei condividenti titolari della quota maggiore, con addebito dell’eccedenza.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4013/2003

Nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l’unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente «avente diritto alla quota maggiore»), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione, e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1566/1999

L’attribuzione di un bene indivisibile ad un gruppo di comunisti le cui quote, soltanto perciò, superano la maggior quota singola, di cui è titolare il condividente antagonista, viola il principio del favor divisionis, perché in tal modo non si scioglie la comunione, ma la si mantiene, pur se ridotta ai contitolari della quota collettiva, mentre, in presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l’aspirante titolare della maggior quota individuale.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 5947/1996

L’accertamento della comoda divisibilità del bene, ai fini dello scioglimento della comunione, va operato a norma dell’art. 720 c.c., tenendo conto dell’aspetto economico, funzionale e materiale e non alla stregua della norma processuale dell’art. 577 c.p.c. che attiene alla semplice divisibilità di beni immobili, costituenti un’astratta e non ancora definitiva unità colturale e contiene, perciò, un minus rispetto alla comoda divisibilità prevista dalla norma sostantiva (art. 846 c.c.).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4111/1996

La comoda divisibilità di un bene, ai fini dell’eventuale assegnazione in natura delle quote spettanti agli aventi diritto, ricorre solo quando, in relazione alla struttura del bene, sia possibile la formazione di un numero di quote omogenee eguale a quello dei condividenti e non quando le quote omogenee possibili siano inferiori.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2335/1995

L’art. 720 c.c. prevede la vendita all’incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei coeredi voglia avvalersi della facoltà di domandare l’attribuzione dell’intero con addebito dell’eccedenza. Pertanto, detti immobili debbono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno degli aventi diritto alla quota maggiore, secondo il criterio di massima indicato
dall’art. 720 c.c., il quale non impedisce peraltro l’esercizio da parte del giudice della facoltà di procedere all’assegnazione, anche quando le quote dei condividenti siano eguali.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2163/1995

Nell’ipotesi di non comoda divisibilità dell’immobile comune e di richiesta di assegnazione da parte di più condividenti, ciascuno titolare di una quota di comproprietà pari a quella spettante all’altro, il giudice di merito è tenuto a dare adeguata giustificazione delle ragioni della scelta dell’uno piuttosto che dell’altro aspirante all’assegnazione. Tale obbligo non è assolto allorché, in caso di rinunzia all’assegnazione condizionata, il giudice si limiti a richiamare l’indicazione della parte senza spiegare le ragioni in base alle quali la condizione è stata disattesa. (Nella specie, il condividente aveva dichiarato in via alternativa la propria rinunzia all’assegnazione, subordinandola alla condizione dell’offerta di un maggior conguaglio da parte dell’altro condividente).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2117/1995

L’unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell’art. 720 c.c., nel giudizio di divisione regolato dagli artt. 784 ss. c.p.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell’originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7700/1994

In sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di compone la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione. (Nella specie la Suprema corte ha annullato la sentenza di merito che, in presenza di più immobili, di cui il maggiore materialmente indivisibile, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta subordinata di un condividente circa l’attribuzione a sé medesimo dell’immobile maggiore, con obbligo di conguaglio a favore degli altri, assegnando l’intero compendio immobiliare ad altro condividente con relativo conguaglio).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 543/1994

La richiesta di attribuzione dell’intero immobile non comodamente divisibile, rientrando nel contenuto della domanda di scioglimento della comunione, non attiene alla disposizione del diritto sostanziale e quindi ben può essere avanzata dal procuratore della parte rappresentata ai sensi dell’art. 84 c.p.c. senza che occorra a tal fine il rilascio da parte di quest’ultima di uno specifico mandato.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8805/1993

Per il disposto dell’art. 720 c.c. gli immobili non comodamente divisibili compresi nell’eredità devono essere attribuiti preferibilmente per intero ad uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell’eccedenza, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione, mentre se nessuno dei coeredi è a ciò disposto si fa luogo alla vendita all’incanto. Pertanto, non può essere accolta, perché non conforme al dettato normativo, la richiesta di un coerede che, divenuto nel corso del giudizio titolare della quota maggiore, chieda l’attribuzione di altre porzioni dell’immobile residuo e la vendita all’incanto delle rimanenti parti dell’immobile non attribuite.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8922/1991

In applicazione del principio del favor divisionis, cui è ispirato l’art. 720 c.c., nel caso in cui, in presenza d’una pluralità di richieste di assegnazione, nell’eredità sia compreso un immobile non comodamente divisibile, salvo che vi siano ragioni di opportunità (ravvisabile nell’interesse comune dei condividenti) va accolta la richiesta di attribuzione di detto bene del coerede condividente titolare della quota maggiore, e non quella di attribuzione congiunta del bene degli altri aventi diritto a quote tra loro eguali, atteso che quest’ultima a differenza dell’attribuzione del bene al maggior quotista comporterebbe il protrarsi della comunione, sia pure con riferimento ad un numero di partecipanti minore di quello originario.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8223/1990

In tema di divisione l’attribuzione di una porzione pro indiviso a più condividenti postula, a norma dell’art. 720 c.c., la indivisibilità dell’oggetto, per cui ove la porzione stessa consti invece di una molteplicità di beni che consenta, con l’attribuzione di uno o più di essi, il soddisfacimento della quota spettante ad altro condividente qualificato da una quota maggiore, si deve dare la preferenza a quest’ultima soluzione, in quanto idonea a realizzare, almeno nei confronti di uno dei partecipanti, lo scioglimento della comunione.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 8201/1990

Nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nei criteri di opportunità che debbono ispirare la scelta e nell’obbligo di indicarne i motivi.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7835/1990

In tema di divisione ereditaria, per l’accertamento della comoda (o meno) divisibilità degli immobili, ai sensi dell’art. 720 c.c., deve aversi riguardo al numero delle quote che spettano agli originari chiamati (di primo grado: una quota per ogni grado; di secondo grado: una quota per ogni stirpe) che abbiano accettato, senza che abbia rilievo il fatto che ad uno dei condividenti sia succeduta al momento della divisione una pluralità di soggetti, trovando il relativo diritto riconoscimento solo successivamente con riguardo alla ulteriore divisione della quota spettante al loro dante causa.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 7716/1990

In tema di divisione, la norma dell’art. 720 c.c. — il quale stabilisce che i beni comuni non comodamente divisibili debbano essere compresi per intero, con addebito dell’eventuale eccedenza, nella porzione di uno dei partecipanti avente diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più partecipanti, se questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione, — non pone una disciplina inderogabile bensì un trattamento preferenziale, per la cui concessione è sufficiente il mero riscontro delle condizioni richieste dalla legge, per contro potendosi diversamente provvedere solo a condizione che l’assegnazione del bene al condividente titolare della quota minore sia giustificata da motivi riguardanti l’interesse comune delle parti.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2989/1990

Ad escludere la comoda divisibilità di un bene immobile, non è sufficiente un qualsiasi deprezzamento, anche se di lieve entità, delle porzioni rispetto al valore del bene indiviso (come quello indotto, di norma, dall’essere, le porzioni, parte di un’unità originariamente indivisa), ma è necessario che la riduzione di valore delle porzioni — che può (e deve) risultare solo dal rapporto tra l’ampiezza della normale ed ordinaria utilizzazione del bene indiviso e quella consentita dalle porzioni da attribuire ai partecipanti alla comunione — sia sensibile ed apprezzabile.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6105/1987

L’art. 720 c.c. per il quale, in caso di divisione, gli immobili indivisibili devono essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, pone non una disciplina inderogabile, ma solo un criterio di preferenza, sicché, quando vi sia una pluralità di richieste di assegnazione di un immobile indivisibile, il giudice ha la facoltà di attribuire per intero il cespite all’uno anziché all’altro condividente ovvero di comprenderlo nella porzione del titolare della quota maggiore o nella porzione di più condividenti, nell’esercizio di un potere discrezionale, assoggettato al solo limite della indicazione delle ragioni della scelta.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 4233/1987

In tema di divisione, deve intendersi per «comoda divisibilità» di un bene non tanto la mera possibilità di una sua materiale ripartizione tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione da cui derivi a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale, perdendo il minimo possibile dell’originario valore indotto dall’essere elemento di una entità unitaria, non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti. La relativa indagine, pertanto, deve essere effettuata in concreto, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun condividente un’entità autonoma e funzionale, ed evitando, per contro, che rimanga in qualche modo pregiudicato l’originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell’intero. (Alla stregua del surriportato principio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito secondo cui il frazionamento di un cespite costituito da un’azienda agraria avrebbe determinato «una notevole riduzione della produttività dei singoli lotti», ciascuno della superficie di circa un ettaro e taluni con difficoltà di approvvigionamento idrico).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 2806/1987

In tema di scioglimento delle comunioni e formazione delle porzioni dei condividenti con riguardo all’indivisibilità di un fondo (ai fini della sua attribuzione unitaria o della vendita ex art. 720 c.c.) non assumono rilievo le esigenze della programmazione del territorio in ragione del possibile contrasto del frazionamento del fondo con futuri programmi edilizi, atteso che l’amministrazione non è in alcun modo condizionata o vincolata dalle situazioni di dominio dei suoli preveduti o prevedibili dagli strumenti urbanistici.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1874/1985

Allorquando nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione non può eseguirsi senza il loro frazionamento, essi devono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno dei condividenti avente diritto alla maggiore quota, anche se questi sia divenuto maggior quotista a seguito dell’acquisto della quota di altro coerede. Infatti, tale ipotesi, pur non essendo contemplata dalla norma dell’art. 720 c.c., è assimilabile a quella dell’attribuzione dell’immobile a più coeredi che ne abbiano fatto richiesta, ipotesi quest’ultima che è, invece, espressamente prevista dall’indicata norma con la quale si è inteso conferire rilevanza alla manifestazione volitiva dei condividenti in ordine alla formazione della quota maggiore per agevolare le operazioni divisionali ed evitare la vendita all’incanto.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 1528/1985

L’assegnazione degli immobili non comodamente divisibili con deroga dei normali sistemi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, come risulta dall’art. 720 c.c. il quale, nello stabilire che gli immobili debbono essere compresi, per intero con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore (da determinare tenendo anche conto dei rapporti di debito e di credito tra i condividenti), non pone una disciplina inderogabile, ma afferma che ciò deve avere luogo preferibilmente, con la conseguenza che il giudice può assegnare il bene al titolare della quota minore, purché indichi le ragioni idonee a escludere l’automatica applicazione del criterio della maggior quota. Tuttavia, i motivi che possono indurre all’assegnazione del bene al condividente titolare della quota minore, devono riguardare l’interesse comune delle parti e non possono, quindi, essere determinati da ragioni estranee a tale interesse.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 6890/1983

La comoda divisibilità di un immobile, a norma dell’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni comunque gravose, e che possono formarsi senza dovere fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportato proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 320/1982

In tema di divisione ereditaria, l’art. 720 c.c. prevede la vendita all’incanto degli immobili non divisibili come ultima ratio, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero, con i conseguenti addebiti, e detta il criterio dell’attribuzione dei beni suindicati per quota maggiore non come tassativo, ma in linea di massima. Consegue che la vendita all’incanto dei beni in questione postula che non ne sia stata richiesta l’attribuzione da alcuno dei condividenti senza che, ove tale domanda sia stata proposta solo da uno di questi ultimi, abbia ragione di essere un giudizio sull’entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo più avere luogo quel giudizio comparativo implicato dall’art. 720 citato.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze