Art. 846 – Codice civile – Minima unità colturale
Fonti > Codice Civile > Libro Terzo - Della proprietà > Titolo II - Della proprietà > Capo II - Della proprietà fondiaria > Sezione II - Del riordinamento della proprietà rurale
[Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. S'intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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