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Articolo 788 Codice di procedura civile — Vendita di immobili

Articolo 788 Codice di procedura civile — Vendita di immobili

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.

Quando le operazioni sono affidate a un professionista [ 790 ], questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1199/2010

Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell’ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. c.p.c., espressamente richiamati dall’art. 788, terzo comma, c.p.c., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione; ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., bensì un’autonoma azione di nullità. (Nell’affermare l’anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l’istanza di revoca del decreto di trasferimento dell’immobile oggetto di divisione, proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall’art. 490 c.p.c., precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata, invece, dall’art. 790 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 1575/1999

L’ordinanza con la quale il giudice dispone la vendita all’incanto, ai sensi dell’art. 788 c.p.c., per sciogliere la comunione ereditaria, non è atto né del procedimento di vendita, né del processo di esecuzione, ma da un lato fissa le modalità dell’incanto, dall’altro consente il prosieguo della divisione, sì che, mentre per la prima parte è impugnabile ex art. 617 c.p.c., per l’altra parte non è invece ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio. In particolare tale rimedio straordinario è da escludere anche nel caso in cui l’ordinanza suddetta non sia stata comunicata alla parte contumace.

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Cass. civ. n. 2063/1985

La nullità degli atti relativi alla vendita con incanto di cui agli artt. 576 e ss. c.p.c. va fatta valere con la procedura dell’opposizione agli atti esecutivi prevista dagli artt. 617 e 618 c.p.c., anche quando la vendita sia stata disposta in giudizio di divisione ai sensi degli artt. 787 e 788 c.p.c.

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