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Articolo 790 Codice di procedura civile — Operazioni davanti al notaio

Articolo 790 Codice di procedura civile — Operazioni davanti al notaio

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [ 786 ], questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22390/2009

Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l’espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell’art. 790 c.p.c., questi ha l’obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all’incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.

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Cass. civ. n. 869/2000

Qualora a dirigere le operazioni di divisione sia stato delegato, ai sensi dell’art. 790 c.p.c., un notaio, l’attività da questo svolta ha natura amministrativa, onde non trovano applicazione i principi che disciplinano le notifiche e le comunicazioni eseguite ad istanza del giudice, come confermato dal fatto che l’organo amministrativo (cioè il notaio) si avvale per le comunicazioni di uno strumento particolare quale l’avviso.

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