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Articolo 786 Codice di procedura civile — Direzione delle operazioni

Articolo 786 Codice di procedura civile — Direzione delle operazioni

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio [ 790; disp. att. 194 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1665/2017

In tema di giudizio di scioglimento della comunione, il giudice, nel risolvere con sentenza gli incidenti cognitivi tipici (quali le contestazioni sul diritto alla divisione, le controversie sulla necessità della vendita e le contestazioni sul progetto di divisione), ben può regolarne anche le spese di lite, trattandosi di provvedimenti potenzialmente definitivi perché, diversamente da quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito.

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Cass. civ. n. 1910/1958

Per poter delegare ad un notaio la direzione delle operazioni materiali e tecniche della divisione, senza, peraltro, attribuirgli poteri decisori sulle questioni che eventualmente possono insorgere nel corso delle operazioni, non è richiesto il consenso delle parti interessate essendo riservata al giudice la facoltà di avvalersi e meno dell’opera del pubblico ufficiale. b) Non ogni questione, insorta nel corso delle operazioni di divisione, costituisce causa idonea di sospensione di esse, richiedendosi, a tal fine, una contestazione concreta ed effettiva in ordine al modus ed ai criteri delle operazioni, che non siano già stati determinati dal giudice. c) La disposizione, contenuta nell’art. 96 c.p.c., non restringe le ipotesi di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ad uno piuttosto che ad altro grado del giudizio, ma va applicata in ordine a qualsiasi grado di esso. Pertanto, deve ritenersi arbitraria un’interpretazione della citata disposizione, tendente a limitare l’applicazione di essa al solo giudizio di primo grado. d) Il principio, secondo cui le spese dei giudizi di divisione gravano sulla massa, con conseguente proporzionale incidenza sui singoli condividenti in ragione delle quote di ciascuno, va applicato soltanto in ordine alle operazioni di divisione condotte per il soddisfacimento del comune interesse dei condividenti. Viceversa, trova applicazione il principio della soccombenza in ordine alle contestazioni insorte nel particolare interesse di taluno dei condividendi ed in ordine alla risoluzione degli incidenti.

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