17 Mar Articolo 787 Codice di procedura civile — Vendita di mobili
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite[ c.c. 1861, 1872 ], il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 834/1980
Nei rapporti tra condividenti, l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto prevista dall’art. 763 cod. civ. è improponibile, per difetto d’interesse, prima che la divisione sia compiuta e, pertanto, non è esperibile contro atti che, come la vendita dei beni ereditari, non hanno l’effetto di far cessare la comunione dei beni medesimi.
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