Art. 194 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è nominato, d'ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell'articolo 193 del codice.

[alert]

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.