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Articolo 785 Codice di procedura civile — Pronuncia sulla domanda di divisione

Articolo 785 Codice di procedura civile — Pronuncia sulla domanda di divisione

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore ; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13205/2017

In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della divisione disposta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice istruttore con ordinanza, pur non essendo state sollevate contestazioni in ordine al diritto di divisione ed all’attribuzione delle quote secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico.

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Cass. civ. n. 11641/2010

Nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi dei condividenti in proposito), e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, a condizione che sia adeguatamente e logicamente motivato.

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Cass. civ. n. 10624/2010

In tema di giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione dell’intero compendio immobiliare ai sensi dell’art. 720 c.c. attiene alle modalità di attuazione della divisione e, pertanto, essendo diretta al già richiesto scioglimento della comunione, non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta anche in appello; ove, peraltro, nel giudizio di primo grado una delle parti abbia formulato domanda di attribuzione dell’intero compendio, mentre l’altra si è limitata ad opporsi alla divisione, quest’ultima non può più proporre la domanda di attribuzione per la prima volta in grado di appello.

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Cass. civ. n. 4757/2010

Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l’omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell’azione. Conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia.

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Cass. civ. n. 9659/2000

Il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione opera esclusivamente in riferimento all’effetto distributivo, per cui ciascun condividente è considerato titolare, sin dal momento dell’apertura della successione, dei soli beni concretamente assegnatigli e a condizione che si abbia una distribuzione dei beni comuni tra i condividenti e le porzioni a ciascuno attribuite siano proporzionali alle rispettive quote; non opera invece, e la sentenza produce effetti costitutivi, quando ad un condividente sono assegnati beni in eccedenza rispetto alla sua quota, in quanto rientranti nell’altrui quota.

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Cass. civ. n. 12949/1999

Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall’ingiustificato comportamento della parte.

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Cass. civ. n. 11293/1998

Il giudizio di divisione ereditaria, pur potendo presentare una molteplicità di fasi per la risoluzione delle varie controversie che possono sorgere tra i condividenti, presenta, tuttavia, un carattere unitario, e deve quindi, considerarsi un processo unico avente per oggetto l’accertamento sul diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell’asse ereditario e la sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni. Pertanto, finché tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le eventuali sentenze che concludono le singole fasi hanno solo carattere strumentale, e non possono considerarsi definitive rispetto al giudizio nel suo complesso. Ciò, tuttavia, non esclude che, in presenza di riserva di gravame avverso la sentenza che ha chiuso davanti al giudice di primo grado la prima fase, quella di accertamento del diritto alla divisione senza che sia sospeso il giudizio di secondo grado sulla seconda fase, quella di determinazione ed attribuzione delle quote, il giudice possa dichiarare esecutivo il progetto di divisione non contestato. Ed infatti, la riserva di gravame (che peraltro, può non essere coltivata) incide sul diritto alla divisione e non sulla concreta determinazione ed attribuzione delle quote, sicché, ove su quest’ultima non siano sorte contestazioni, il progetto va dichiarato esecutivo con ordinanza, che non può essere impugnata per cassazione.

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