14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4757 del 26 febbraio 2010
Testo massima n. 1
Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale [ o l’omologazione di quella consensuale ], che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell’azione. Conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia.
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