17 Mar Articolo 187 Codice di procedura civile — Provvedimenti del giudice istruttore
Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio [ 80 bis disp. att. ].
Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio [ 225, 272, 279 c.p.c. ].
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito.
Qualora il collegio provveda a norma dell’articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all’articolo 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui.
Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7474/2017
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c.
Cass. civ. n. 8576/2012
Quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, essendo stata una causa di risarcimento del danno trattenuta in decisione per decidere un’eccezione preliminare di prescrizione, aveva ritenuto implicitamente abbandonate le istanze istruttorie non reiterate dall’attore nel precisare le conclusioni, e di conseguenza aveva rigettato la domanda in base all’assunto che, quand’anche l’eccezione di prescrizione fosse stata superata, l’attore comunque non aveva provato, né chiesto di provare, il “quantum debeatur”).
Cass. civ. n. 9742/2005
L’eccezione di incompetenza per materia, ritualmente sollevata, non comporta per il giudice l’obbligo di promuoverne la decisione separata ed immediata, ai sensi degli artt. 187, secondo e terzo comma, 189 e 281 quater c.p.c., potendo egli differirne la decisione ad un momento successivo o addirittura, — specie se ritenga infondata prima facie l’eccezione —, all’esito dell’istruzione, disponendo la definizione congiunta della competenza e del merito (art. 187, terzo comma u.p. c.p.c.); nè, in tale ultimo caso, la parte ha l’onere di riproporre l’eccezione espressamente ad ogni udienza, potendosene desumere l’abbandono tacito soltanto in presenza di condotte processuali inequivocamente incompatibili con la volontà di coltivarla (nella specie la Corte Suprema ha ritenuto che la richiesta di fissazione dell’udienza di trattazione o, nel corso della stessa, la discussione di un profilo di merito non costituissero rinuncia all’eccezione di competenza).
Cass. civ. n. 941/1995
In caso di esame congiunto di una questione pregiudiziale (quale è quella relativa all’integrità del contraddittorio) con il merito della causa, ai sensi del comma 3 dell’art. 187 c.p.c., la pronuncia è unica, talché se essa è impugnata, sia pure soltanto nel merito, non passa in giudicato e non si verifica preclusione al riesame ex officio, in sede di impugnazione, della pregiudiziale.
Cass. civ. n. 2215/1993
In caso di rimessione della causa al collegio ai sensi dell’art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione preliminare di merito, il collegio stesso è investito del potere di decisione dell’intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie delle parti, ritenute rilevanti e concludenti, qualora non ritenga di disporre d’ufficio mezzi istruttori non vincolanti all’istanza di parte, deve decidere l’intera causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti, definendo il giudizio nel relativo grado.
Cass. civ. n. 7367/1992
Ai sensi degli artt. 187 e 189 c.p.c. applicabili anche ai giudizi di appello in virtù del rinvio contenuto nel successivo art. 359, l’istruttore qualora ritenga la causa matura per la decisione senza assunzione di nuovi mezzi di prova, invita le parti a precisare le loro conclusioni definitive e rimette quindi la causa al collegio senza che sia necessario per la formulazione delle stesse la fissazione di una nuova udienza, prevista soltanto dopo l’espletamento di un mezzo istruttorio dall’art. 110 disp. att. c.p.c. ai fini dell’ulteriore trattazione della causa.
Cass. civ. n. 13017/1991
Nell’ipotesi che nel giudizio d’appello le parti siano state rimesse al collegio dall’istruttore, per l’integrazione del contenuto di una precedente ordinanza istruttoria, senza previa precisazione delle conclusioni, la pronuncia nel merito della causa comporta la lesione del diritto di difesa delle parti ed è, pertanto, affetta da nullità.
Cass. civ. n. 3360/1991
Il mancato rispetto, da parte del giudice, dell’ordine logico in cui si pongono le questioni insorte nel processo può rilevare come motivo di impugnazione della sentenza solo nell’eventualità che ne abbia determinato una contraddittorietà della motivazione e non già sotto il profilo della violazione dell’art. 187 c.p.c., il quale si riferisce ai provvedimenti del giudice istruttore e non attiene alla decisione della causa.
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