Art. 272 – Codice di procedura civile – Decisione delle questioni relative all’intervento
Le questioni relative all'intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell'articolo 187 secondo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 3533/1980
Nell'ipotesi in cui il convenuto con azione risarcitoria chiami in garanzia l'assicuratore della responsabilità civile e, ai sensi dell'art. 1917, comma secondo, c.c., chieda che paghi al danneggiato l'indennità dovuta, e legittima la condanna dello assicuratore al rimborso delle spese processuali in favore del danneggiato, pur in difetto di un'istanza in tal senso da parte di costui.
Cass. civ. n. 4069/1954
L'art. 272 c.p.c. disponendo che le questioni relative all'intervento sono decise unitamente al merito, non fa distinzione alcuna tra questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e questioni di merito, onde l'applicazione di esso non può essere limitata ad alcune soltanto. Tale lata interpretazione è confermata dal richiamo fatto da detta norma in via di deroga al principio da essa stessa affermato, all'art. 187, secondo comma, c.p.c. e non anche al terzo comma dello stesso articolo. Anche nell'ipotesi quindi di questione relativa al difetto di legittimazione al processo dell'intervenuto, la relativa pronuncia può essere contenuta solo nella decisione che risolve l'intera controversia; non può dunque il giudice pronunciare con sentenza non definitiva l'estromissione del chiamato in causa per difetto di legittimazione a partecipare al processo.