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Articolo 271 Codice di procedura civile — Costituzione del terzo chiamato

Articolo 271 Codice di procedura civile — Costituzione del terzo chiamato

Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167, primo comma . Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell’articolo 269.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 404/1951

Nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia ordinato di ufficio l’intervento in causa di un terzo, solo il terzo chiamato, e non alcuna delle parti originarie, che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ha interesse a denunciare per cassazione la sentenza del giudice di appello, lamentando che a seguito di tale ordine di intervento (debba o meno considerarsi ammesso dal vigente codice di procedura civile l’intervento in appello) la causa non sia stata rimessa al primo giudice, con la conseguente privazione, a danno del terzo, di un grado di giurisdizione.

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