Art. 271 – Codice di procedura civile – Costituzione del terzo chiamato
Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171 ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 404/1951
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia ordinato di ufficio l'intervento in causa di un terzo, solo il terzo chiamato, e non alcuna delle parti originarie, che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ha interesse a denunciare per cassazione la sentenza del giudice di appello, lamentando che a seguito di tale ordine di intervento (debba o meno considerarsi ammesso dal vigente codice di procedura civile l'intervento in appello) la causa non sia stata rimessa al primo giudice, con la conseguente privazione, a danno del terzo, di un grado di giurisdizione.