Art. 188 – Codice di procedura civile – Attività istruttoria del giudice

Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26523/2020

In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2017).

Cass. civ. n. 27415/2018

In tema di giudizi introdotti in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995 e, quindi, non assoggettati al regime introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la mancata proposizione del reclamo ex art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza che respinge l'istanza di ammissione di una prova non impedisce il successivo controllo del Collegio sull'ordinanza stessa, purché la parte interessata abbia riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni, restando, in caso contrario, la cennata questione preclusa anche in sede di impugnazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/05/2013).

Cass. civ. n. 28985/2008

Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente, in considerazione del carattere camerale e sommario del relativo procedimento, può essere garantito non solo, ai sensi dell'art. 15 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), mediante l'audizione del debitore da parte dal tribunale o del giudice relatore, ma anche mediante l'attribuzione della facoltà di presentare scritti difensivi e documenti; pertanto, nel caso in cui il tribunale abbia disposto la convocazione dell'imprenditore innanzi al giudice designato per l'istruttoria prefallimentare, non sussiste, all'esito di quest'ultima e tenuto conto delle esigenze di speditezza e dalla natura inquisitoria del predetto procedimento, alcun obbligo a carico del predetto giudice di fissare una precisa ulteriore adunanza avanti al tribunale in camera di consiglio cui rimettere la decisione, non essendo nemmeno prevista una scansione formale precisa,come nel processo ordinario, tra fase istruttoria e fase decisoria. (Applicando tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il fallito aveva censurato la decisione del giudice delegato all'istruttoria che aveva "riservato la decisione al collegio" per un'udienza diversa da quella, anteriore, in cui il tribunale aveva poi deliberato la dichiarazione di fallimento, negando che tale provvedimento equivalesse ad una anticipazione o rinvio dell'udienza). (Rigetta, App. L'Aquila, 19 dicembre 2003).

Cass. civ. n. 13202/2005

In tema di rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore, l'eventuale violazione degli artt. 187, 188 e 189 c.p.c. in tanto rileva in quanto si ripercuota sulla decisione della controversia e, quindi, si risolva in un vizio della sentenza, pronunciata dal collegio senza che qust'ultimo abbia rilevato il vizio contenuto nel provvedimento di rimessione. Pertanto, nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, l'anomalia processuale rappresentata dalla rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non spiega alcun effetto invalidante sulla sentenza allorchè, avendo le parti ritualmente formulato le loro conclusioni, questa abbia statuito sulle sole domande (separazione ed addebito) sulle quali il collegio non abbia ravvisato la necessità di ulteriore istruzione e sulle quali l'istruzione non era in corso.

Cass. civ. n. 12241/2002

Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di rimessione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore.

Cass. civ. n. 124/1977

Fra i poteri discrezionali del giudice istruttore «intesi al più sollecito svolgimento del giudizio» (art. 175 c.p.c.), deve comprendersi la facoltà di dichiarare chiusa la prova testimoniale, con l'esclusione di un teste in precedenza ammesso, ove ritenga acquisiti sufficienti elementi di convincimento.

Cass. civ. n. 515/1976

La spedizione della causa a sentenza non è condizionata dalla fissazione di un'udienza destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni.

Cass. civ. n. 3455/1969

I giudici di merito esattamente non prendono in esame, ai fini del decidere, documenti non regolarmente prodotti nei modi di legge e sui quali la controparte non abbia espressamente accettata la discussione, nonostante la irregolare produzione.

Cass. civ. n. 312/1963

Il giudizio sulla necessità, influenza, o pertinenza dei mezzi di prova, offerti dalle parti è riservato ai giudici di merito: esso involge un apprezzamento di fatto, che preclude il sindacato in sede di legittimità quando sia sorretto da adeguata motivazione.