14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13202 del 20 giugno 2005
Testo massima n. 1
In tema di rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore, l’eventuale violazione degli artt. 187, 188 e 189 c.p.c. in tanto rileva in quanto si ripercuota sulla decisione della controversia e, quindi, si risolva in un vizio della sentenza, pronunciata dal collegio senza che qust’ultimo abbia rilevato il vizio contenuto nel provvedimento di rimessione. Pertanto, nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, l’anomalia processuale rappresentata dalla rimessione dell’intera causa al collegio pur in pendenza di una consulenza tecnica d’ufficio sulle condizioni patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, non spiega alcun effetto invalidante sulla sentenza allorchè, avendo le parti ritualmente formulato le loro conclusioni, questa abbia statuito sulle sole domande [ separazione ed addebito ] sulle quali il collegio non abbia ravvisato la necessità di ulteriore istruzione e sulle quali l’istruzione non era in corso.
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