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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13017 del 4 dicembre 1991

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13017 del 4 dicembre 1991

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi che nel giudizio d’appello le parti siano state rimesse al collegio dall’istruttore, per l’integrazione del contenuto di una precedente ordinanza istruttoria, senza previa precisazione delle conclusioni, la pronuncia nel merito della causa comporta la lesione del diritto di difesa delle parti ed è, pertanto, affetta da nullità.

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