Art. 225 – Codice di procedura civile – Decisione sulla querela

Sulla querela di falso pronuncia il tribunale in composizione monocratica.

Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17467/2018

La querela di falso proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spettanze professionali dell'avvocato per attività giudiziale, è incompatibile con il rito sommario di cognizione previsto per tali controversie. Ne consegue la necessità che il giudice provveda alla separazione dei giudizi, dovendo quello relativo all'accertamento della falsità del documento essere assoggettato al rito ordinario a cognizione piena ed essere trattato dal giudice collegiale, con sospensione del procedimento di opposizione.

Cass. civ. n. 12035/2017

Nell’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso “ex lege”, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, c.c., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall’art. 225, comma 2, c.p.c., riconducibile all’area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l’applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell’art. 337 citato.

Cass. civ. n. 8705/2016

In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.