14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22390 del 22 ottobre 2009
Testo massima n. 1
Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l’espletamento delle operazioni [ nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile ] ai sensi dell’art. 790 c.p.c., questi ha l’obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all’incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.
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