10 Gen Art. 722 — Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale
Posted at 20:31h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo IV – Della divisione > Capo I – Disposizioni generali
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale [ 846 c.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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