Art. 722 – Codice civile – Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale [846 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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