10 Gen Art. 721 — Vendita degli immobili
Posted at 20:37h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo IV – Della divisione > Capo I – Disposizioni generali
I patti e le condizioni della vendita [ 1470 c.c. ] degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti [ 719 c. 2 c.c. ], sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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