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Art. 469 — Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

Art. 469 — Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe.

La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe [ 564 c.c. ].

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi [ 726 c.c. ].

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3894/1977

Laddove vi sia successione per rappresentazione, la divisione ereditaria deve essere fatta per stirpi. A questo principio non può derogarsi se non col consenso di tutti i condividenti, che non possono esser tenuti a subire le remore e le spese di una suddivisione interna alla stirpe cui non appartengono e che non li interessa, quindi, in alcun modo.

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