Art. 2655 – Codice civile – Annotazione di atti e di sentenze
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto [2643, 2656, 2679 n. 4, 2692, 2896].
Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione della relativa domanda, la sentenza di devoluzione del fondo enfiteutico [2653].
Se tali annotazioni non sono eseguite, non producono effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o la devoluzione o a favore del quale si è avverata la condizione. Eseguita l'annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo l'ordine rispettivo [2644, 2650, 2692; 225 disp. att.].
L'annotazione si opera in base alla sentenza o alla convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se si tratta di condizione, può eseguirsi in virtù della dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata [2692].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8130/1996
Nell'ipotesi in cui nel corso della procedura di amministrazione controllata venga iscritta ipoteca giudiziale su bene immobile del debitore, il successivo fallimento produce l'inefficacia di detta iscrizione nei confronti della massa; inefficacia che opera ipso jure e può essere sempre fatta valere in via d'eccezione. Pertanto, nel caso in cui sorga controversia sugli effetti dell'iscrizione ed intervenga l'accertamento giudiziario della sua inefficacia, resta a carico del beneficiario l'onere dell'annotazione di cui all'art. 2655 c.c.