10 Gen Art. 2654 — Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
Posted at 20:30h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo I – Della trascrizione > Capo I – Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata [ 2655, 2668, 2692 ] in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto [ 2656 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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