10 Gen Art. 2656 — Forme per l’annotazione
Posted at 20:51h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo I – Della trascrizione > Capo I – Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
L’annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili [ 2692 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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