Art. 2656 – Codice civile – Forme per l’annotazione
Fonti > Codice Civile > Libro Sesto - Della tutela dei diritti > Titolo I - Della trascrizione > Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
L'annotazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli seguenti per la trascrizione, in quanto applicabili [2692].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.