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Art. 2692 — Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

Art. 2692 — Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’articolo 2654.

Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e Quarto comma dell’articolo 2655 e quelle dell’articolo 2656.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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