Art. 2679 – Codice civile – Altri registri da tenersi dal conservatore

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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