10 Gen Art. 2679 — Altri registri da tenersi dal conservatore
Posted at 20:40h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Sesto – Della tutela dei diritti > Titolo I – Della trascrizione > Capo II – Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall’articolo 2664, i registri particolari:
- 1) per le trascrizioni;
- 2) per le iscrizioni;
- 3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]