10 Gen Art. 2642 — Comunicazione della sentenza di condanna
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in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo XI – Disposizioni penali in materia di società e di consorzi > Capo IV – Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali
[ Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell’esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all’organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell’albo professionale al quale essi appartengono. ]
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