10 Gen Art. 2463 — Costituzione
La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- 4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 9) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un Quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 12712/2012
Ai sensi degli artt. 2331 e 2463 c.c., nel testo modificato dal d.l.vo n. 6 del 2003, sono consentiti la vendita ed il preliminare di vendita delle quote della società a responsabilità limitata, prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, essendo vietata soltanto – a tutela del mercato – l’offerta al pubblico delle quote stesse come prodotti finanziari, in conformità al divieto sancito dall’art. 2468 c.c. L’atto pubblico, prescritto “ad substantiam” dagli artt. 2332 e 2463 c.c. per la costituzione della società a responsabilità limitata, è necessario, ai sensi dell’art. 1351 c.c., per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la futura costituzione della società, non anche per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell’intero capitale della società, una volta che essa sia stata costituita.
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