Cass. civ. n. 12712 del 20 luglio 2012

Testo massima n. 1


Ai sensi degli artt. 2331 e 2463 c.c., nel testo modificato dal d.l.vo n. 6 del 2003, sono consentiti la vendita ed il preliminare di vendita delle quote della società a responsabilità limitata, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo vietata soltanto - a tutela del mercato - l'offerta al pubblico delle quote stesse come prodotti finanziari, in conformità al divieto sancito dall'art. 2468 c.c.

Testo massima n. 2


L'atto pubblico, prescritto "ad substantiam" dagli artt. 2332 e 2463 c.c. per la costituzione della società a responsabilità limitata, è necessario, ai sensi dell'art. 1351 c.c., per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la futura costituzione della società, non anche per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale della società, una volta che essa sia stata costituita.

Normativa correlata