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Art. 2329 — Condizioni per la costituzione

Art. 2329 — Condizioni per la costituzione

Per procedere alla costituzione della società è necessario [ 2335, n. 1, 2439 ]:

  1. 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  2. 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 e 2343 e 2343 ter relative ai conferimenti;
  3. 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto [ 2328, n. 3, 2330 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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