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Art. 2335 — Assemblea dei sottoscrittori

Art. 2335 — Assemblea dei sottoscrittori

L’assemblea dei sottoscrittori [ 2334, 2339 ]:

  1. 1) accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società [ 2329 ];
  2. 2) delibera sul contenuto dell’atto costitutivo [ 2328 ] e dello statuto;
  3. 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori [ 2328, n. 8, 2333, 2340, 2341 ];
  4. 4) nomina gli amministratori [ 2383 ] ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza [ 2380 bis, 2397 ] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte [ 2351 ], e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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