Art. 2336 – Codice civile – Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo

Eseguito quanto è prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano [2328] l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 [2194, 2333, 2626].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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