10 Gen Art. 2336 — Stipulazione e deposito dell’atto costitutivo
Posted at 20:45h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quinto – Del lavoro > Titolo V – Delle società > Capo V – Società per azioni > Sezione II – Della costituzione per pubblica sottoscrizione
Eseguito quanto è prescritto nell’articolo precedente, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano [ 2328 ] l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2330 [ 2194, 2333, 2626 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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