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Art. 2333 — Programma e sottoscrizione delle azioni

Art. 2333 — Programma e sottoscrizione delle azioni

La società può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione [ 2339, n. 3 ] sulla base di un programma che ne indichi l’oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo [ 2328 ] e dello statuto, l’eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili [ 2335, n. 3, 2340, 2341 ] e il termine entro il quale deve essere stipulato l’atto costitutivo.

Il programma con le firme autenticate [ 2703 ] dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio.

Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico [ 2699 ] o da scrittura privata autenticata [ 1350, n. 13, 2703 ]. L’atto deve indicare il cognome e il nome o la denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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